Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, lo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative, nel rispetto della autonomia funzionale, organizzativa e didattica delle medesime istituzioni e in coerenza con le norme generali in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni.
      2. La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo culturale, civile e morale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della Nazione.
      3. La Repubblica riconosce e valorizza la professione dell'insegnante, ne assicura la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso una formazione specifica iniziale e continua, un efficace sistema di reclutamento e uno sviluppo di carriera e retributivo per merito.
      4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, la Repubblica promuove, riconosce e valorizza le libere associazioni professionali dei docenti, ove essi possono incrementare la propria dimensione professionale.